Non esiste un vero e proprio “bonus sicurezza 2026” come misura autonoma. Si tratta infatti di un’espressione semplificata che fa riferimento a una serie di
interventi agevolabili inclusi nel più ampio bonus ristrutturazioni. L’agevolazione riguarda le spese sostenute per lavori finalizzati a migliorare la sicurezza delle abitazioni e a ridurre il rischio di atti illeciti come furti, aggressioni, sequestri di persona o altri reati. L’obiettivo è incentivare interventi strutturali che rendano più difficile l’accesso non autorizzato agli immobili. Un punto fondamentale da tenere a mente è che la detrazione riguarda esclusivamente le spese per interventi sugli immobili, non i servizi esterni o continuativi.
Cosa rientra nella detrazione
- Protezioni su porte e finestre; installazione o sostituzione di porte blindate o rinforzate, apposizione o sostituzione di serrature, catenacci, lucchetti e spioncini; installazione di tapparelle metalliche con sistemi di blocco; vetri antisfondamento
- Barriere fisiche esterne: cancellate e recinzioni murarie; grate su finestre; saracinesche di protezione
- Sistemi elettronici di sicurezza: rilevatori di apertura e sistemi anti-effrazione; apparecchi antifurto con centraline collegate; casseforti a muro installate stabilmente.
Attenzione al fatto che non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
A chi spetta
La detrazione spetta anche a chi effettua lavori di miglioramento per la sicurezza della propria abitazione, a condizione che le fatture e i bonifici siano intestati a chi richiede la detrazione e nel rispetto delle altre condizioni previste.
Tale agevolazione riguarda anche interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti). In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.
A quanto ammonta
Il cosiddetto bonus sicurezza non ha una percentuale autonoma, ma segue le regole del bonus ristrutturazioni. Nella disciplina attuale, la detrazione è generalmente pari al:
- 50% delle spese sostenute, entro il limite complessivo previsto per gli interventi edilizi (fino a 96.000 euro per unità immobiliare, secondo le regole vigenti) per l’abitazione principale
- 36% per immobili diversi dall’abitazione principale
a detrazione non viene restituita subito, ma viene suddivisa in 10 quote annuali di pari importo. A partire dal 2027 è previsto un cambiamento importante nel sistema delle detrazioni: le percentuali attualmente in vigore verranno ridotte. In particolare, l’agevolazione scenderà al 36% per gli interventi sull’abitazione principale, mentre per le seconde case l’aliquota sarà ulteriormente ridotta al 30%.
Uno dei vantaggi più importanti di questa misura è che non è necessario effettuare una ristrutturazione totale dell’immobile per avere il bonus. E’ sufficiente realizzare interventi specifici di sicurezza per poter accedere al beneficio fiscale. Questo rende l’agevolazione molto accessibile anche a chi vuole semplicemente migliorare la protezione della propria casa senza affrontare lavori invasivi.
Come ottenerlo
Per avere il bonus sicurezza 2026 non è necessario fare alcuna domanda prima dei lavori. Il meccanismo per avere il bonus sicurezza 2026 è piuttosto semplice: si eseguono i lavori; si pagano correttamente le spese; si inseriscono i costi nella dichiarazione dei redditi. La detrazione viene poi recuperata direttamente tramite: modello 730 e modello Redditi PF.
Modalità di pagamento: Per avere diritto alla detrazione è obbligatorio utilizzare il bonifico parlante, che deve riportare: causale con riferimento normativo all’art. 16-bis del DPR 917/1986; codice fiscale del beneficiario della detrazione; partita IVA o codice fiscale dell’impresa che esegue i lavori; numero e data della fattura.
In merito al bonifico si precisa che su di esso verrà apposta una ritenuta all’11%. Se non viene compilato correttamente e mancano dati essenziali, la banca o l’ufficio postale non possono applicare la ritenuta d’acconto e, di conseguenza, la detrazione fiscale può essere negata. In questi casi, l’agevolazione è ammessa solo se il pagamento viene rifatto in modo corretto. Se non è possibile ripetere il bonifico, la detrazione può comunque essere riconosciuta a condizione che il contribuente disponga di una dichiarazione sostitutiva dell’impresa, che attesti la corretta contabilizzazione delle somme ricevute. Tale documentazione deve essere presentata al Caf o al professionista abilitato in sede di dichiarazione dei redditi, oppure agli uffici fiscali in caso di controllo.

